Successione ereditaria, successione necessaria, reintegrazione nella quota di legittima
L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perchè la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi iplicitamente inclusa in quella di riduzione, sicchè una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzata nel corso del giudizio di primo grado con le meorie ex art. 183 c.p.c., è da ritenersi nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contrddittorio.
In tema di successioni mortis causa, l’eventuale rinuncia fatta in vita da parte del de cuius alla propria eredità, seppur realizzata a titolo gratuito e con l’intento donativo nei confronti dei beneficiari, non costituisce donazione indiretta e non è pertanto soggetta all’azione di collazione esercitata dagli eredi in sede di divisione.
Ciò in coerenza con il principio enunciato all’art. 521 c.c., che impone di considerare colui che rifiuta l’eredità come un soggetto che non vi fosse mai stato chiamato; così che il rinunziante, rimanendo del tutto estraneo alla vicenda ereditaria, non è in grado di trasmettere, nè in via diretta nè in via indiretta, diritti successori.